Nuovi aggiornamenti normativi nel settore ortofrutticolo: Regolamenti UE 2895/2024 e 2619/2024

Immagine di una lente di ingrandimento che individua listeria negli alimenti freschi e un trattore che sta distribuendo fertilizzanti sul campo, simbolo dell'articolo del blog food di Lifeanalytics sui nuovi aggiornamenti normativi nel settore ortofrutticolo

L'Unione Europea conferma il suo impegno nel garantire elevati standard di sicurezza alimentare con l'emanazione di due nuovi regolamenti che interessano da vicino il mondo ortofrutticolo. Si tratta del Regolamento (UE) 2895/2024 e del Regolamento (UE) 2619/2024, entrambi destinati a introdurre cambiamenti significativi per la gestione di contaminanti microbiologici e di residui chimici nei prodotti alimentari, rispettivamente.

Vediamo nel dettaglio cosa prevedono queste normative.

 

Regolamento UE 2895/2024: nuovi criteri per Listeria monocytogenes

Pubblicato il 21 novembre 2024, il Regolamento (UE) 2895/2024 introduce modifiche all'Allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005 per quanto riguarda i criteri di sicurezza microbiologica relativi a Listeria monocytogenes. Questa norma diventerà applicabile a partire dal 1° luglio 2026 e mira a rafforzare la protezione del consumatore nei confronti di uno dei principali patogeni alimentari, noto per il suo elevato tasso di mortalità.

Cosa prevede il regolamento?

Il regolamento introduce nuovi criteri specifici per gli alimenti pronti al consumo (ready-to-eat) che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, ovvero modifica l’All.1 del Reg. UE 2073 voce  1.2 
Le nuove regole si applicano esclusivamente agli alimenti pronti, con esclusione di quelli destinati ai lattanti o a fini medici speciali.

Gli operatori alimentari devono rispettare uno dei due seguenti criteri microbiologici, riferibili a 5 unità campionarie:

  • Limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità: questo limite si applica se l'operatore è stato in grado di dimostrare con soddisfazione dell’Autorità competente che il prodotto non supererà questa soglia per tutta la shelf life e si applica ai prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità. Gli operatori possono stabilire limiti intermedi durante il processo produttivo a supporto della conformità;
  • Non rilevabile in 25 g: se l'operatore non dispone di dimostrazioni oggettive adeguate che il prodotto rispetti il limite di 100 ufc/g fino a fine vita, il criterio applicabile diventa più rigoroso, richiedendo la non rilevabilità di Listeria monocytogenes in 25 g di prodotto.

Implicazioni per le aziende

Le aziende alimentari dovranno:

  • Rivedere i processi produttivi per garantire che siano progettati per prevenire la crescita di Listeria monocytogenes e introdurre nuove attenzioni di mitigazione del rischio;
  • Aggiornare i piani HACCP, integrando i nuovi criteri microbiologici nei criteri di autocontrollo;
  • Implementare validazioni documentate, dimostrando la conformità ai limiti stabiliti lungo l'intero periodo di conservabilità o applicando il criterio più rigoroso di non rilevabilità.

Leggi il Regolamento completo: Reg. UE 2895/2024 

 

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Regolamento UE 2619/2024: Revisione dei limiti massimi di residui (LMR)

Il Regolamento (UE) 2619/2024, pubblicato l'8 ottobre 2024, porta significativi cambiamenti nella gestione dei residui chimici nei prodotti agroalimentari. Questo aggiornamento introduce una nuova definizione di residuo e rivede gli LMR per fosetil e composti correlati, al fine di uniformarsi a criteri scientifici aggiornati e di garantire una maggiore sicurezza alimentare.

Il regolamento entrerà in vigore il 29 aprile 2025, con ulteriori revisioni previste per il 2026 e 2029. L’impatto della normativa sarà monitorato, in particolare per i prodotti biologici e per le analisi di residui, fino a questa data ai prodotti immessi sul mercato si applicano gli attuali LMR del regolamento 396/2005. 

Principali modifiche introdotte

  1. Nuova definizione di residuo:
    • La definizione di residuo è stata riformulata come «acido fosfonico e suoi sali, espressi in acido fosfonico», escludendo il fosetil;
    • Questo cambiamento è stato motivato dal fatto che fosetil, fosfonati di potassio e disodio si degradano tutti in acido fosfonico. Di conseguenza, è opportuno valutare congiuntamente i loro residui.
  2. Revisione degli LMR:
    • Gli LMR sono stati adeguati per numerose colture. Ad esempio:
      • La  molecola da normare è solo l’acido fosfonico (e i suoi sali) e non più il fosetil-Al, sono stabiliti LMR per l’acido fosfonico;
      • Incrementi per alcune colture come riso e albicocche;
      • Riduzioni per altre, con un adeguamento generale del limite minimo a 1,5 mg/kg per conformarsi alla nuova definizione di residuo;
      • La Commissione è stata informata dai rappresentanti dei laboratori ufficiali e degli operatori del settore alimentare che in determinate circostanze è possibile rilevare residui della sostanza madre «fosetil» in alcune colture e che se il «fosetil» fosse eliminato dalla definizione di residuo per le tre sostanze attive ai fini dell’applicazione della normativa, ciò avrebbe come conseguenza involontaria che a tali residui si applicherebbe l’LMR di base pari a 0,01 mg/kg.
  3. Impatto sulle analisi e sulla produzione:
    • Gli operatori del settore alimentare e i laboratori ufficiali dovranno considerare residui di acido fosfonico derivanti non solo da fitofarmaci ma anche da fertilizzanti e ammendanti. Questo residuo può derivare sia da trattamenti con fitofarmaci a base di fosetil-Al , ma anche da interventi con prodotti a base di fosfonati di potassio;
    • Questo implica un monitoraggio più attento e frequente.

 

Implicazioni per il settore

Le aziende dovranno:

  • Adeguare i piani di monitoraggio per includere la nuova definizione di residuo;
  • Formare il personale sulle nuove regole e sui metodi analitici richiesti;
  • Collaborare con i laboratori accreditati per garantire la conformità ai nuovi LMR, prevenendo il rischio di non conformità o ritiri di prodotti.

 

I principali LMR del settore futuri su alcuni prodotti vegetali:

La sostanza fosetil-Al è stata soppressa (Allegato III - Parte A):

Allegato 1 _ reg. 2619

Allegato 2 _ reg. 2619Allegato 3 _ reg. 2619

 


 

Le matrici/prodotti su cui si applicheranno tali limiti sono tutte quelle codificate nell’Allegato I del Regolamento (CE) 396/2005 che stabilisce i livelli massimi di residui di antiparassitari (LMR) nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

 

Leggi il Regolamento completo: Reg. UE 2895/2024 e 2619/2024

 

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Conclusione

Questi nuovi regolamenti rappresentano un importante passo avanti nella tutela della sicurezza alimentare e nella protezione dei consumatori. Le aziende del settore ortofrutticolo sono chiamate a un significativo adeguamento operativo per garantire la conformità.

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